1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca può assegnare ogni anno presso il Museo, su richiesta motivata del presidente del Museo stesso ed approvata dal comitato direttivo, tre docenti della scuola di ogni ordine e grado, con incarico annuale rinnovabile, per lo svolgimento di attività a carattere didattico e di ricerca storica.